Sentenza 12/1966 (ECLI:IT:COST:1966:12)
Massima numero 2499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  04/02/1966;  Decisione del  04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2498  2500  2501  2502  2503  2504  2505


Titolo
SENT. 12/66 B. REATI E PENE - PENE PECUNIARIE - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; T.U. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ARTT. 82 E 85; D.L. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16; LEGGE 10 GIUGNO 1940, N. 653, ART. 32 - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RIEDUCAZIONE DEL REO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' priva di fondamento la questione se la pena pecuniaria, in quanto ritenuta, a differenza della pena detentiva, non idonea a svolgere la funzione rieducativa, sia da considerarsi non conforme al principio costituzionale di cui al comma terzo, seconda parte, dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte