Sentenza 12/1966 (ECLI:IT:COST:1966:12)
Massima numero 2500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  04/02/1966;  Decisione del  04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2498  2499  2501  2502  2503  2504  2505


Titolo
SENT. 12/66 C. REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE UNITARIA DELLA DISPOSIZIONE.

Testo
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto chiaramente unitario, non dissociabile cioe' in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, ne' tanto meno riducibile a una di esse soltanto: le due proposizioni di cui essa si compone sono congiunte, infatti, non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perche' logicamente in funzione l'una dell'altra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte