Sentenza 12/1966 (ECLI:IT:COST:1966:12)
Massima numero 2501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
04/02/1966; Decisione del
04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/66 D. REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - COMPATIBILITA' DELLE PENE PECUNIARIE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
SENT. 12/66 D. REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - COMPATIBILITA' DELLE PENE PECUNIARIE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
Testo
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione nella sua integrita' sta a significare che la rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtu' del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio, poiche' e' soltanto a questo che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'": proposizione quest'ultima che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena, dunque, con tale proposizione il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone in contrasto con il senso di umanita'.
La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione nella sua integrita' sta a significare che la rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtu' del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio, poiche' e' soltanto a questo che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'": proposizione quest'ultima che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena, dunque, con tale proposizione il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone in contrasto con il senso di umanita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte