Sentenza 12/1966 (ECLI:IT:COST:1966:12)
Massima numero 2503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
04/02/1966; Decisione del
04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/66 F. REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 12/66 F. REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il precetto secondo cui le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato, nel significato letterale e logico della sua espressione, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalita' rieducativa e di disporre di tutti i mezzi idonei a realizzarla, ove naturalmente la pena, per la sua natura ed entita', si presti a tal fine: ne' e' da escludere al riguardo che la pena pecuniaria possa, di per se', per altro verso, adempiere ad una funzione rieducativa.
Il precetto secondo cui le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato, nel significato letterale e logico della sua espressione, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalita' rieducativa e di disporre di tutti i mezzi idonei a realizzarla, ove naturalmente la pena, per la sua natura ed entita', si presti a tal fine: ne' e' da escludere al riguardo che la pena pecuniaria possa, di per se', per altro verso, adempiere ad una funzione rieducativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte