Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  43047  43048  43049  43050  43051  43052


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di non fondatezza - Possibilità di riproposizione - Effetti - Eventuale dichiarazione di manifesta infondatezza della questione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, è pacifico che una precedente dichiarazione di non fondatezza non è causa di inammissibilità della questione riproposta ma può, eventualmente, condurre a una dichiarazione di manifesta infondatezza. (Nella specie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalla precedente dichiarazione di manifesta infondatezza di identica questione pronunciata con l'ordinanza n. 32 del 2008). (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  08/07/2016  n. 16  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte