Sentenza 12/1966 (ECLI:IT:COST:1966:12)
Massima numero 2505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  04/02/1966;  Decisione del  04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2498  2499  2500  2501  2502  2503  2504


Titolo
SENT. 12/66 H. REATI E PENE - RIEDUCAZIONE DEL REO - COSTITUZIONE, ART. 27, TERZO COMMA - NON ESCLUDE UNA PLURALITA' DI FUNZIONE DELLA PENA.

Testo
Con la norma di cui all'art. 27 della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con cio' negare l'esistenza e la legittimita' della pena la' dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalita': e cio', evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di la' della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza e da cui dipende l'esistenza stessa della vita sociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte