Sentenza 13/1966 (ECLI:IT:COST:1966:13)
Massima numero 2506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  04/02/1966;  Decisione del  04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2507


Titolo
SENT. 13/66 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPONE LA SUSSISTENZA DI UN GIUDIZIO PRINCIPALE.

Testo
La sussistenza di un procedimento principale condiziona il promuovimento del giudizio di costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale, com'e' affermata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ribadito da due specifici obblighi imposti da quest'ultimo articolo al giudice a quo: esaminare se il procedimento principale non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale; sospendere il "giudizio in corso".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23