Sentenza 13/1966 (ECLI:IT:COST:1966:13)
Massima numero 2507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  04/02/1966;  Decisione del  04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2506


Titolo
SENT. 13/66 B. GIUDIZIO A QUO - FATTISPECIE IN CUI NON RISULTA INSTAURATO UN PROCEDIMENTO.

Testo
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali e' compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non e' atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte