Sentenza 13/1966 (ECLI:IT:COST:1966:13)
Massima numero 2507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
04/02/1966; Decisione del
04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2506
Titolo
SENT. 13/66 B. GIUDIZIO A QUO - FATTISPECIE IN CUI NON RISULTA INSTAURATO UN PROCEDIMENTO.
SENT. 13/66 B. GIUDIZIO A QUO - FATTISPECIE IN CUI NON RISULTA INSTAURATO UN PROCEDIMENTO.
Testo
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali e' compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non e' atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali e' compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non e' atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte