Ordinanza 14/1966 (ECLI:IT:COST:1966:14)
Massima numero 2508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  04/02/1966;  Decisione del  04/02/1966
Deposito del 12/02/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 14/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e quando, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime. (Nella specie erano stati impugnati gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991 e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1958, n. 6, cosi' come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) e il Pretore non aveva indicato le disposizioni di quest'ultima legge, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, nelle more del giudizio avanti questa Corte, era intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, che ha apportato modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963. Tutte le menzionate leggi riguardano il pagamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte