Ordinanza 16/1966 (ECLI:IT:COST:1966:16)
Massima numero 2510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
16/02/1966; Decisione del
16/02/1966
Deposito del 22/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 16/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83, 84; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43, E D. PR. REG. SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ARTT. 60 E 61 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME. ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 16/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82, 83, 84; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43, E D. PR. REG. SIC. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ARTT. 60 E 61 - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME. ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potesta' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, e' gia' stata emessa pronuncia di inammissibilita'.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potesta' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, e' gia' stata emessa pronuncia di inammissibilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29