Ordinanza 17/1966 (ECLI:IT:COST:1966:17)
Massima numero 2511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
16/02/1966; Decisione del
16/02/1966
Deposito del 22/02/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 17/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 17/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
I consigli comunali - per la sentenza n. 93 del 1965 della Corte costituzionale - non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale e non possono, quindi, promuovere questioni di legittimita' costituzionale alla Corte; pertanto le questioni promosse con deliberazione dei consigli comunali (anche se anteriori alla data di pubblicazione della sentenza nella G.U.) devono essere dichiarate manifestamente infondate. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151; al comma primo del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316; agli artt. 23 e 132 del T.U. 9 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed all'art. 5 del D.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, sollevate con deliberazioni di consigli comunali privi di potesta' giurisdizionale in materia elettorale, a seguito della menzionata sentenza n. 93 del 1965.
I consigli comunali - per la sentenza n. 93 del 1965 della Corte costituzionale - non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale e non possono, quindi, promuovere questioni di legittimita' costituzionale alla Corte; pertanto le questioni promosse con deliberazione dei consigli comunali (anche se anteriori alla data di pubblicazione della sentenza nella G.U.) devono essere dichiarate manifestamente infondate. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151; al comma primo del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316; agli artt. 23 e 132 del T.U. 9 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed all'art. 5 del D.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, sollevate con deliberazioni di consigli comunali privi di potesta' giurisdizionale in materia elettorale, a seguito della menzionata sentenza n. 93 del 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29