Sentenza 18/1966 (ECLI:IT:COST:1966:18)
Massima numero 2512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/66 A. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PUNIZIONE DI "CHIUNQUE PUBBLICA", COMPRESE LE PARTI PRIVATE E I TESTIMONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/66 A. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PUNIZIONE DI "CHIUNQUE PUBBLICA", COMPRESE LE PARTI PRIVATE E I TESTIMONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E' cio' perche' l'art. 684 non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attivita' di stampa e di divulgazione, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioe' le parti private ed i testimoni i quali facciano e concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtu' del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E' cio' perche' l'art. 684 non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attivita' di stampa e di divulgazione, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioe' le parti private ed i testimoni i quali facciano e concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtu' del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte