Sentenza 18/1966 (ECLI:IT:COST:1966:18)
Massima numero 2513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  03/03/1966;  Decisione del  03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2512  2514


Titolo
SENT. 18/66 B. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI ISTRUTTORI - ARBITRARIA PUBBLICAZIONE DI ESSI - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - ASSICURANO LA TUTELA DEL BENE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO PER MEZZO DELLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E cio' perche' la liberta' di manifestazione del pensiero trova un limite nella fondamentale esigenza di tutela del bene della realizzazione della giustizia, il quale assicura l'esercizio di tutte le liberta', compresa quella di pensiero ed e' anche esso garantito in via primaria dalla Costituzione. Indubbiamente, le finalita' perseguite dalle norme sulla divulgazione a mezzo della stampa di determinati atti processuali coincidono in parte con quelle delle norme sul segreto istruttorio, ma non puo' disconoscersi la necessita' di una diversa disciplina, piu' rigorosa per la prima, in quanto essa, attuandosi con immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, puo' apportare, nel corso delle indagini istruttorie sulla raccolta di prove e sulla ricerca della verita', effetti dannosi (gli interessi sono posti in grado di opporre elementi artificiosi e di rappresentare fatti non veri), ben piu' gravi della rivelazione fatta quasi privatamente, da persona a persona e quindi circoscritta in un campo limitato e con limitate possibilita' di danno. Ed e' ovvio che allorquando la stampa produce effetti antigiuridici, finisce col non assolvere piu' la funzione sociale, che le e' propria, di offrire cioe' al pubblico informazioni obbiettive quando queste non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi. Le norme contenute negli artt. 164 n. 1 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale tutelano il bene della realizzazione della giustizia anche sotto un ulteriore duplice aspetto per il quale, pertanto, non possono ritenersi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione: a) assicurare la serenita' e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini, le prime valutazioni delle risultanze e il libero convincimento; b) tutelare nella fase istruttoria la dignita' e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo, atteso che nella fase dibattimentale a tali interessi ne subentrano altri, di maggiore rilevanza, quale la esigenza della pubblicita' a garanzia di sostanziale giustizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte