Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  43046  43048  43049  43050  43051  43052


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione plausibile sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Il rimettente dà conto in modo plausibile dell'interesse ad agire della parte nel giudizio principale - promosso anche da due associazioni che hanno proposto l'azione collettiva diretta a far accertare il carattere discriminatorio del regolamento reg. n. 4 del 2017, ex art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 - e argomenta in modo plausibile che la disposizione censurata contempli il requisito ritenuto costituzionalmente illegittimo e previsto anche nel regolamento regionale impugnato nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  08/07/2016  n. 16  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte