Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disegno di legge per l'attuazione delle intese - Prevista deliberazione delle Camere - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione del principio di differenziazione, di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024 – promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 56 dello statuto speciale – che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, disciplina il ruolo della Commissione paritetica. L’inapplicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.