Reati e pene - In genere - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fattispecie aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci - Trattamento sanzionatorio previsto per il "capo-promotore" - Reclusione non inferiore a ventiquattro anni - Ritenuta previsione di una "pena fissa" - Denunciata violazione dei princìpi di proporzionalità e di individualizzazione della pena - Erroneità del presupposto interpretativo e difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e all’art. 49, par. 3, CDFUE – dell’art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione». Contrariamente a quanto sostiene il rimettente sulla base anche di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo, la disposizione censurata – pur caratterizzata da un profilo di evidente irrigidimento – non contempla una pena fissa, ma si limita a stabilire per la fattispecie aggravata l’aumento del minimo della pena prevista per il reato-base, senza incidere sul massimo, in tal modo salvaguardando una forbice extra-edittale (da ventiquattro a trenta anni di reclusione per effetto degli artt. 64 e 66 cod. pen.) che lascia comunque aperto un non trascurabile compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticità nella commisurazione giudiziale della pena; senza considerare che l’aumento di pena ben potrebbe essere eliso dal concorso di circostanze attenuanti. I princìpi evocati dal rimettente mediante il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle pene fisse non appaiono pertanto pertinenti alla disciplina censurata. Solo apoditticamente prospettata, peraltro senza richiamo all’art. 117, primo comma, Cost., è invece la censura di violazione dell’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023; S. 263/2022 - mass. 45266; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022; S. 252/2021 - mass. 44435).