Sentenza 118/2025 (ECLI:IT:COST:2025:118)
Massima numero 46853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  23/06/2025;  Decisione del  23/06/2025
Deposito del 21/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Licenziamento individuale - Tutela costituzionale - Fondamento - Diritto fondamentale della persona umana - Necessità per il legislatore di apportare opportune garanzie al lavoratore e adeguati temperamenti al diritto di recesso del datore di lavoro - Possibilità di modulare le forme di tutela, anche interamente monetaria - Limiti - Necessità di una tutela efficace, proporzionata e ragionevole (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che prevede, per il licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro di piccole dimensioni, che l'ammontare delle indennità e dell'importo non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità; auspicio di un intervento legislativo). (Classif. 138013). 

Testo

La tutela contro i licenziamenti illegittimi va ricondotta agli artt. 4 e 35 Cost. e alla configurazione ivi tratteggiata del diritto al lavoro quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, tale da imporre al legislatore di circondare di doverose garanzie per il lavoratore e di opportuni temperamenti il recesso del datore di lavoro, garantendo così il diritto del lavoratore a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. (Precedenti: S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368).

La discrezionalità del legislatore a mutare i modelli di tutela, ad esempio in rapporto alla situazione economica generale, comprensivi della tutela meramente monetaria, è pur sempre improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza e ragionevolezza, considerando anche che il licenziamento illegittimo, anche per i licenziamenti intimati dai datori di lavoro di più piccole dimensioni, ancorché idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito, e che in una vicenda traumatica come l’espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria deve essere configurata in modo tale da consentire al giudice di modularla alla luce di una molteplicità di fattori (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) al fine di soddisfare l’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore imposta dal principio di eguaglianza. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45944; S. 183/2022 - mass. 44975; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 2/1986 mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975 - mass. 7901).

Pur nel riconoscimento dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore, la predeterminazione dell’indennità risarcitoria deve tendere, con ragionevole approssimazione, ma sempre nel rispetto del dettato costituzionale, a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Non può, pertanto, discostarsene in misura apprezzabile, come può avvenire quando si adotta un meccanismo rigido e uniforme. (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». La disposizione censurata dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, nel determinare l’indennizzo risarcitorio per i licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che non raggiunga i requisiti occupazionali stabiliti dall’ottavo comma dell’art. 18 statuto lavoratori, configura una misura non idonea a garantire il necessario equilibrio tra la possibilità di prevedere una tutela solo di tipo risarcitorio-monetario e la necessità che tale indennizzo risulti adeguato a riparare il pregiudizio sofferto nel caso concreto. In particolare, il vulnus non si ravvisa nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità previste dal medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice sufficientemente ampia e flessibile, perché compresa fra un minimo e un massimo, tra i quali c’è un ampio divario. Così delineato, infatti, il meccanismo è comunque tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda; quel che invece confligge con i principi costituzionali è piuttosto l’imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità. Tale significativo contenimento delle conseguenze delinea un’indennità connotata al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, già ritenuta inidonea a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore. Resta fermo l’auspicio che il legislatore intervenga nel rispetto del principio secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta sociale europea    n.   art. 24