Sentenza 125/2025 (ECLI:IT:COST:2025:125)
Massima numero 46976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  21/05/2025;  Decisione del  21/05/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46974  46975


Titolo
Usi civici - In genere - Tutela - Affidamento al Commissario per la liquidazione degli usi civici del potere di iniziare d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere (nel caso di specie: usi civici ritenuti appartenere alla proprietà collettiva dei naturali di Anagni) - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, nonché del principio, anche convenzionale, del giusto processo - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un intervento legislativo in ragione del ritenuto mutamento del contesto normativo e del fluire del tempo. (Classif. 262001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Roma, sez. speciale per gli usi civici, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, dell’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, la quale consente – a seguito della sentenza n. 46 del 1995 – al commissario agli usi civici (nel caso di specie: usi civici ritenuti appartenere alla proprietà collettiva dei naturali di Anagni) di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire. La confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale può essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una rigorosa tutela della terzietà del giudice. In particolare, l’essenzialità del riconoscimento al commissario agli usi civici di un potere officioso di impulso processuale permane invariata al fine di un’adeguata tutela dell’ambiente, poiché la natura nazionale di tale interesse non permette di accontentarsi dell’iniziativa di soggetti privati e di organi regionali o locali, che degli interessi di respiro nazionale non sono – giuridicamente e logicamente – portatori. Né può affermarsi che il quadro normativo sia stato modificato in ragione delle novelle che hanno riguardato i due parametri che presidiano i beni costituzionali posti a raffronto dalla sentenza n. 46 del 1995, cioè gli artt. 9 e 111 Cost.: benché siano stati oggetto di revisione (in forza rispettivamente della legge cost. n. 1 del 2022 e della legge cost. n. 2 del 1999), essi mantengono la consistenza essenziale dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione. Vanno dunque ritenute inammissibili le questioni sollevate proprio nella prospettiva della necessità di un ripensamento giurisprudenziale in ragione del ritenuto mutamento del contesto normativo e del fluire del tempo. Ora come allora, infatti, l’interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale e non solo regionale o locale; ora come allora si avverte la necessità che nazionale e non solo regionale o locale sia il soggetto istituzionale chiamato ad attivarsi per assicurare detta tutela; ora come allora, tale necessità può essere soddisfatta, allo stato, dal conferimento di un potere di impulso processuale al commissario agli usi civici (ferma restando la legittimazione degli enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuta dalla legge n. 168 del 2017). E, poiché è evidente che la sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale genera significative linee di tensione con il diritto di difesa e con il principio della terzietà del giudice, l’attivazione del legislatore è particolarmente necessaria. Inoltre, l’innesto di un istituto premoderno come l’uso civico o il dominio collettivo sul tronco del diritto moderno è problematico e, per attecchire correttamente, abbisognerebbe di una sapiente opera di coordinamento legislativo. È pertanto stringente l’esigenza di un intervento legislativo in materia, anche perché la disciplina introdotta dalla legge n. 1766 del 1927, concepita essenzialmente allo scopo della liquidazione degli usi civici, ha finito per rovesciarsi in normativa soprattutto protettiva della loro esistenza e del loro mantenimento senza che – però – se ne aggiornassero adeguatamente i contenuti. (Precedenti: S. 96/2025 - mass. 46902; S. 152/2024 - mass. 46385; S. 105/2024 - mass. 46148; S. 119/2023; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 126/2016 - mass. 38891; S. 240/2003 - mass. 27857; S. 345/1997 - mass. 23551; S. 46/1995 - mass. 21890; S. 133/1993 - mass. 19467; S. 398/1989 - mass. 13531; S. 210/1987 - mass. 4343; S. 247/1974 - mass. 7456; S. 35/1972 - mass. 5940; S. 73/1970 - mass. 5006; O. 207/2018 - mass. 41522; O. 21/2014 - mass. 37630; O. 168/2002 - mass. 26983).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47