Sentenza 20/1966 (ECLI:IT:COST:1966:20)
Massima numero 2516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/66 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE CIRCA LA RILEVANZA - SUFFICIENZA.
SENT. 20/66 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE CIRCA LA RILEVANZA - SUFFICIENZA.
Testo
Dal momento che in una delle ordinanze di rimessione e' stato dimostrato che gli accordi bilaterali successivamente stipulati fra l'Italia e gli Stati Uniti non influiscono sulla decisione del giudizio a quo, e' infondata l'eccezione di difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme che rendono esecutiva in Italia la rinuncia a far valere contro le Potenze alleate ogni credito derivante dalla convenzione sui prigionieri di guerra, operata dallo Stato italiano con trattato di pace, difetto di rilevanza che deriverebbe appunto dalla successiva stipulazione dei suddetti accordi bilaterali.
Dal momento che in una delle ordinanze di rimessione e' stato dimostrato che gli accordi bilaterali successivamente stipulati fra l'Italia e gli Stati Uniti non influiscono sulla decisione del giudizio a quo, e' infondata l'eccezione di difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme che rendono esecutiva in Italia la rinuncia a far valere contro le Potenze alleate ogni credito derivante dalla convenzione sui prigionieri di guerra, operata dallo Stato italiano con trattato di pace, difetto di rilevanza che deriverebbe appunto dalla successiva stipulazione dei suddetti accordi bilaterali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23