Sentenza 20/1966 (ECLI:IT:COST:1966:20)
Massima numero 2518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/66 C. FONTI DEL DIRITTO - TRATTATI INTERNAZIONALI RESI ESECUTIVI IN ITALIA - NON CREANO SOLTANTO OBBLIGHI DEGLI STATI, MA ANCHE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEGLI INDIVIDUI - FATTISPECIE.
SENT. 20/66 C. FONTI DEL DIRITTO - TRATTATI INTERNAZIONALI RESI ESECUTIVI IN ITALIA - NON CREANO SOLTANTO OBBLIGHI DEGLI STATI, MA ANCHE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEGLI INDIVIDUI - FATTISPECIE.
Testo
I trattati i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potesta' di impero, una volta resi operativi nell'ordinamento nazionale degli Stati medesimi, possono dar vita a veri e propri diritti soggettivi a favore di coloro nei cui riguardi si verifichi la fattispecie prevista. Ne' vi sono ragioni che possano indurre a far ritenere inapplicabili tali principi allorche' i singoli individui cui si riferiscono gli obblighi assunti dagli Stati contraenti rivestano la qualita' di prigionieri di guerra, poiche' la funzione delle convenzioni internazionali aventi ad oggetto il trattamento da praticare ai medesimi e' rivolta proprio al fine di conferire loro un vero status, giuridicamente tutelato in varia misura e con diversi strumenti, ed anche con la comminazione di sanzioni a carico della autorita' della Potenza detentrice che ne abbiano violato le disposizioni. Per quanto riguarda in particolare la pretesa fatta valere nel giudizio a quo, l'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 1929, debitamente resa esecutiva dalle Potenze stipulanti, attribuisce in modo espresso carattere di diritto alla pretesa del prigioniero di conseguire un salario per il lavoro da lui prestato nelle condizioni ivi previste.
I trattati i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potesta' di impero, una volta resi operativi nell'ordinamento nazionale degli Stati medesimi, possono dar vita a veri e propri diritti soggettivi a favore di coloro nei cui riguardi si verifichi la fattispecie prevista. Ne' vi sono ragioni che possano indurre a far ritenere inapplicabili tali principi allorche' i singoli individui cui si riferiscono gli obblighi assunti dagli Stati contraenti rivestano la qualita' di prigionieri di guerra, poiche' la funzione delle convenzioni internazionali aventi ad oggetto il trattamento da praticare ai medesimi e' rivolta proprio al fine di conferire loro un vero status, giuridicamente tutelato in varia misura e con diversi strumenti, ed anche con la comminazione di sanzioni a carico della autorita' della Potenza detentrice che ne abbiano violato le disposizioni. Per quanto riguarda in particolare la pretesa fatta valere nel giudizio a quo, l'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 1929, debitamente resa esecutiva dalle Potenze stipulanti, attribuisce in modo espresso carattere di diritto alla pretesa del prigioniero di conseguire un salario per il lavoro da lui prestato nelle condizioni ivi previste.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 80
Costituzione
art. 87
Altri parametri e norme interposte