Sentenza 20/1966 (ECLI:IT:COST:1966:20)
Massima numero 2519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/66 D. ESPROPRIAZIONE IN GENERE - SALARIO DA CORRISPONDERE AI PRIGIONIERI DI GUERRA - INSUSSISTENZA DI QUALSIASI ESPROPRIAZIONE.
SENT. 20/66 D. ESPROPRIAZIONE IN GENERE - SALARIO DA CORRISPONDERE AI PRIGIONIERI DI GUERRA - INSUSSISTENZA DI QUALSIASI ESPROPRIAZIONE.
Testo
Poiche' la Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra non ha stabilito il diritto di costoro a ricevere un salario minimo, non viola gli artt. 3 e 42 della Costituzione una disposizione la quale stabilisca che il salario da corrispondere ai prigionieri di guerra debba essere fissato d'accordo fra i belligeranti, e, in mancanza, in misura diversa a seconda che i lavoratori siano prestati per conto dello Stato o di amministrazioni pubbliche o di privati. Infatti (anche a voler ammettere che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione, trovi applicazione pure in confronto dei diritti di obbligazione) risulta da quanto sopra che nessun atto espropriativo ha avuto luogo nella specie, essendo stati gli istanti soddisfatti di quanto loro spettante in virtu' delle norme regolatrici delle prestazioni da essi rese durante la prigionia.
Poiche' la Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra non ha stabilito il diritto di costoro a ricevere un salario minimo, non viola gli artt. 3 e 42 della Costituzione una disposizione la quale stabilisca che il salario da corrispondere ai prigionieri di guerra debba essere fissato d'accordo fra i belligeranti, e, in mancanza, in misura diversa a seconda che i lavoratori siano prestati per conto dello Stato o di amministrazioni pubbliche o di privati. Infatti (anche a voler ammettere che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione, trovi applicazione pure in confronto dei diritti di obbligazione) risulta da quanto sopra che nessun atto espropriativo ha avuto luogo nella specie, essendo stati gli istanti soddisfatti di quanto loro spettante in virtu' delle norme regolatrici delle prestazioni da essi rese durante la prigionia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte