Sentenza 20/1966 (ECLI:IT:COST:1966:20)
Massima numero 2520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/03/1966;  Decisione del  03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2516  2517  2518  2519


Titolo
SENT. 20/66 E. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA - LAVORO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA.

Testo
Poiche' la Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra non ha stabilito il diritto di costoro a riavere un salario minimo, non viola gli artt. 3 e 42 della Costituzione una disposizione la quale stabilisca che il salario da corrispondere ai prigionieri di guerra debba essere fissato d'accordo fra i belligeranti, e, in mancanza, in misura diversa a seconda che i lavori siano prestati per conto dello Stato o di amministrazioni pubbliche o di privati. E la violazione del principio di eguaglianza non sussiste perche' la diversita' di trattamento disposta dal trattato di Pace fra i crediti dipendenti dal lavoro prestato nel periodo di prigionia e quelli riconosciuti a favore di altri soggetti trova piena giustificazione nelle diversita' delle situazioni e dei titoli da cui discendono.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte