Sentenza 21/1966 (ECLI:IT:COST:1966:21)
Massima numero 2521
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2522
Titolo
SENT. 21/66 A. PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CONTROINTERESSATO - NOTIFICAZIONE AL CONTROINTERESSATO.
SENT. 21/66 A. PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CONTROINTERESSATO - NOTIFICAZIONE AL CONTROINTERESSATO.
Testo
Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale anche relativo a conflitti di attribuzione non sono applicabili le norme del procedimento amministrativo relative alla notificazione del ricorso al controinteressato, data la particolare natura del processo costituzionale (cfr. ord. 30 maggio 1956; sent. 19 gennaio 1957 n. 18). Pertanto un ricorso non notificato al controinteressato non e' inammissibile.
Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale anche relativo a conflitti di attribuzione non sono applicabili le norme del procedimento amministrativo relative alla notificazione del ricorso al controinteressato, data la particolare natura del processo costituzionale (cfr. ord. 30 maggio 1956; sent. 19 gennaio 1957 n. 18). Pertanto un ricorso non notificato al controinteressato non e' inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0