Sentenza 21/1966 (ECLI:IT:COST:1966:21)
Massima numero 2521
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  03/03/1966;  Decisione del  03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2522


Titolo
SENT. 21/66 A. PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CONTROINTERESSATO - NOTIFICAZIONE AL CONTROINTERESSATO.

Testo
Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale anche relativo a conflitti di attribuzione non sono applicabili le norme del procedimento amministrativo relative alla notificazione del ricorso al controinteressato, data la particolare natura del processo costituzionale (cfr. ord. 30 maggio 1956; sent. 19 gennaio 1957 n. 18). Pertanto un ricorso non notificato al controinteressato non e' inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0