Sentenza 21/1966 (ECLI:IT:COST:1966:21)
Massima numero 2522
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2521
Titolo
SENT. 21/66 B. SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI SU ENTI LOCALI - COMUNE DI CAGLIARI - COMMISSIONE CENTRALE PER I TRIBUTI LOCALI - SOSTITUZIONE DI ORGANI STATALI CON ORGANI REGIONALI: NECESSITA', INDIPENDENTE DA NORME DI ATTUAZIONE, DI PUNTUALE PREVISIONE NELLO STATUTO, NELLE NORME DI ATTUAZIONE O IN ALTRE LEGGI, ANCHE REGIONALI - COMPETENZA STATALE.
SENT. 21/66 B. SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLI SU ENTI LOCALI - COMUNE DI CAGLIARI - COMMISSIONE CENTRALE PER I TRIBUTI LOCALI - SOSTITUZIONE DI ORGANI STATALI CON ORGANI REGIONALI: NECESSITA', INDIPENDENTE DA NORME DI ATTUAZIONE, DI PUNTUALE PREVISIONE NELLO STATUTO, NELLE NORME DI ATTUAZIONE O IN ALTRE LEGGI, ANCHE REGIONALI - COMPETENZA STATALE.
Testo
Le funzioni di controllo sugli enti locali attribuite dalle vigenti leggi statali alla Commissione centrale per la finanza locale, e in particolare quelle dell'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, non sono state trasferite all'Assessore regionale (nella specie della Sardegna), a prescindere dalla mancanza di norme di attuazione, perche' la norma contenuta nell'art. 14 legge reg. sarda 31 gennaio 1956 n. 36, non puo' essere interpretata come comprensiva delle dette attribuzioni, come emerge dalle particolari caratteristiche del controllo degli Enti locali attribuito alla Commissione centrale. Infatti l'art. 14 della legge regionale non prevede una puntuale previsione della sostituzione della Commissione centrale con l'Assessore regionale e la contraria interpretazione non sarebbe in armonia con i principi delle leggi dello Stato, com'e' richiesto dall'art. 46 Sta. Sa., e neppure con il sistema dell'ordinamento regionale. Anche l'art. 4 del regol. reg. 17 luglio 1959 non porta argomenti a favore del passaggio delle funzioni all'Assessore regionale.
Le funzioni di controllo sugli enti locali attribuite dalle vigenti leggi statali alla Commissione centrale per la finanza locale, e in particolare quelle dell'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, non sono state trasferite all'Assessore regionale (nella specie della Sardegna), a prescindere dalla mancanza di norme di attuazione, perche' la norma contenuta nell'art. 14 legge reg. sarda 31 gennaio 1956 n. 36, non puo' essere interpretata come comprensiva delle dette attribuzioni, come emerge dalle particolari caratteristiche del controllo degli Enti locali attribuito alla Commissione centrale. Infatti l'art. 14 della legge regionale non prevede una puntuale previsione della sostituzione della Commissione centrale con l'Assessore regionale e la contraria interpretazione non sarebbe in armonia con i principi delle leggi dello Stato, com'e' richiesto dall'art. 46 Sta. Sa., e neppure con il sistema dell'ordinamento regionale. Anche l'art. 4 del regol. reg. 17 luglio 1959 non porta argomenti a favore del passaggio delle funzioni all'Assessore regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte