Sentenza 22/1966 (ECLI:IT:COST:1966:22)
Massima numero 2523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  03/03/1966;  Decisione del  03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2524  2525


Titolo
SENT. 22/66 A. EGUAGLIANZA - EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO A PARITA' DI SITUAZIONI - GIUDIZIO SULLA PARITA' O DISPARITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INCENSURABILITA' - LIMITI. REGIONE SICILIANA - INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE SOPPRESSE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI INSEGNANTI - EQUIPARAZIONE AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE NON SOPPRESSE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.

Testo
A norma dell'art. 3 della Costituzione a situazioni diverse non puo' essere imposta identica disciplina legislativa; tuttavia la valutazione circa la diversita' delle situazioni e' incensurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, salvo che la relativa valutazione non risulti arbitraria o contraria ad altri precetti costituzionali. La valutazione in base alla quale, per scopi di equita', il legislatore regionale siciliano con la legge approvata dall'Assemblea il 3 giugno 1965 ha ritenuto di parificare, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, la situazione dei maestri delle scuole sussidiarie soppresse a quella dei maestri delle scuole che furono invece conservate, e' fondata su elementi tali da indurre ragionevolmente il legislatore ad emanare il provvedimento, che d'altra parte non viola alcun precetto costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la suddetta legge regionale in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte