Sentenza 22/1966 (ECLI:IT:COST:1966:22)
Massima numero 2524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  03/03/1966;  Decisione del  03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2523  2525


Titolo
SENT. 22/66 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ART. 97 COST. - SI RIFERISCE AL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL SUO COMPLESSO - NORME LEGISLATIVE DETTATE PER ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
L'art. 97 della Costituzione investe il funzionamento della P.A. nel suo complesso aspetto. L'apprezzamento sulla idoneita' delle disposizioni legislative adottate per l'organizzazione di un Ente pubblico, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione, in quanto non contrastano con specifiche norme costituzionali, rientra nel potere discrezionale del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzione contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, concernente il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti, e tendente a garantire, e non conculcare, il principio di eguaglianza fra pubblici funzionari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte