Sentenza 22/1966 (ECLI:IT:COST:1966:22)
Massima numero 2524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/66 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ART. 97 COST. - SI RIFERISCE AL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL SUO COMPLESSO - NORME LEGISLATIVE DETTATE PER ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 22/66 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ART. 97 COST. - SI RIFERISCE AL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL SUO COMPLESSO - NORME LEGISLATIVE DETTATE PER ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
L'art. 97 della Costituzione investe il funzionamento della P.A. nel suo complesso aspetto. L'apprezzamento sulla idoneita' delle disposizioni legislative adottate per l'organizzazione di un Ente pubblico, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione, in quanto non contrastano con specifiche norme costituzionali, rientra nel potere discrezionale del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzione contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, concernente il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti, e tendente a garantire, e non conculcare, il principio di eguaglianza fra pubblici funzionari.
L'art. 97 della Costituzione investe il funzionamento della P.A. nel suo complesso aspetto. L'apprezzamento sulla idoneita' delle disposizioni legislative adottate per l'organizzazione di un Ente pubblico, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione, in quanto non contrastano con specifiche norme costituzionali, rientra nel potere discrezionale del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzione contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, concernente il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti, e tendente a garantire, e non conculcare, il principio di eguaglianza fra pubblici funzionari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte