Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
28/01/2020; Decisione del
28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Rispetto del requisito dell'incidentalità e del divieto di sottoporre alla Corte costituzionale atti regolamentari - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Rispetto del requisito dell'incidentalità e del divieto di sottoporre alla Corte costituzionale atti regolamentari - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Non è, infatti, sostenibile che la questione di costituzionalità sia stata posta in via principale nei confronti di una norma regolamentare: seppure il giudizio a quo aveva ad oggetto il regolamento regionale, nel corso di esso il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che ne costituisce la base legislativa e che, per tale ragione, in detto giudizio trova applicazione. Il rimettente ha rispettato, dunque, sia il requisito dell'incidentalità, sia il divieto di sottoporre alla Corte costituzionale atti regolamentari.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Non è, infatti, sostenibile che la questione di costituzionalità sia stata posta in via principale nei confronti di una norma regolamentare: seppure il giudizio a quo aveva ad oggetto il regolamento regionale, nel corso di esso il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che ne costituisce la base legislativa e che, per tale ragione, in detto giudizio trova applicazione. Il rimettente ha rispettato, dunque, sia il requisito dell'incidentalità, sia il divieto di sottoporre alla Corte costituzionale atti regolamentari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
08/07/2016
n. 16
art. 22
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte