Sentenza 22/1966 (ECLI:IT:COST:1966:22)
Massima numero 2525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/66 C. REGIONE SICILIANA - INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE SOPPRESSE - RICONOSCIMENTO AGLI INSEGNANTI DEL SERVIZIO PRESTATO - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 GIUGNO 1965 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 81, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 22/66 C. REGIONE SICILIANA - INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE SOPPRESSE - RICONOSCIMENTO AGLI INSEGNANTI DEL SERVIZIO PRESTATO - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 GIUGNO 1965 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 81, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
La legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, riguarda la posizione giuridica e non quella economica degli insegnanti, e non puo' quindi porsi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione; non recando la legge stessa nessuna disposizione di carattere finanziario resta altresi' escluso l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.
La legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, riguarda la posizione giuridica e non quella economica degli insegnanti, e non puo' quindi porsi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione; non recando la legge stessa nessuna disposizione di carattere finanziario resta altresi' escluso l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte