Sentenza 23/1966 (ECLI:IT:COST:1966:23)
Massima numero 2526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/66 A. REGIONE SICILIANA - IMPOSTE E TASSE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1965, ART. 1 - RIDUZIONE A MISURA FISSA DEL TASSO DI ALCUNE IMPOSTE ERARIALI E DI RICCHEZZA MOBILE - NON TROVA RISCONTRO CON TIPI DI TASSAZIONE ADOTTATI DALLO STATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/66 A. REGIONE SICILIANA - IMPOSTE E TASSE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1965, ART. 1 - RIDUZIONE A MISURA FISSA DEL TASSO DI ALCUNE IMPOSTE ERARIALI E DI RICCHEZZA MOBILE - NON TROVA RISCONTRO CON TIPI DI TASSAZIONE ADOTTATI DALLO STATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, (in riferimento all'art. 36 St.spec.Reg.sic.) l'art.1 della legge regionale siciliana 15 giugno 1965, concernente proroghe di agevolazioni tributarie in materia di edilizia non di lusso introdotte dalle leggi regionali nn. 11 e 37 del 1959,escluse le parti in cui vengono prorogate, per gli edifici non destinati ad albergo, le agevolazioni di cui agli artt. 5 legge reg.sic. 11 gennaio 1963, n. 4. Le leggi regionali nn. 11 e 37 del 1954 e successive proroghe e modifiche avevano esonerato per 25 anni i contribuenti della Regione dal pagamento dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura fissa il tasso, normalmente variabile, di alcune imposte erariali (di registro, ipotecarie ecc.) e di ricchezza mobile. Senonche' non viola l'art. 36 dello St.spec.Reg.sic. l'esonero venticinquennale, prorogato dall'art. 1 col rinvio all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1954, contenendo la legislazione dello Stato una norma analoga (art. 43 d.l. 15 marzo 1965, n. 124; art. 1 legge 1965, n.431), mentre la riduzione delle altre imposte alla misura fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato (d.l. n. 124 del 1965 convertito in legge con modificazioni 13 maggio 1965, n. 431) poiche' il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde ad un tipo di tassazione diverso da quello tuttora vigente nelle leggi dello Stato le quali non prevedono agevolazioni relativamente ad alcune delle imposte, a cui si riferisce la legge regionale o prevedono semplici riduzioni di aliquote (imposte sui trasferimenti e sui conferimenti in societa').
E' costituzionalmente illegittimo, (in riferimento all'art. 36 St.spec.Reg.sic.) l'art.1 della legge regionale siciliana 15 giugno 1965, concernente proroghe di agevolazioni tributarie in materia di edilizia non di lusso introdotte dalle leggi regionali nn. 11 e 37 del 1959,escluse le parti in cui vengono prorogate, per gli edifici non destinati ad albergo, le agevolazioni di cui agli artt. 5 legge reg.sic. 11 gennaio 1963, n. 4. Le leggi regionali nn. 11 e 37 del 1954 e successive proroghe e modifiche avevano esonerato per 25 anni i contribuenti della Regione dal pagamento dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura fissa il tasso, normalmente variabile, di alcune imposte erariali (di registro, ipotecarie ecc.) e di ricchezza mobile. Senonche' non viola l'art. 36 dello St.spec.Reg.sic. l'esonero venticinquennale, prorogato dall'art. 1 col rinvio all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1954, contenendo la legislazione dello Stato una norma analoga (art. 43 d.l. 15 marzo 1965, n. 124; art. 1 legge 1965, n.431), mentre la riduzione delle altre imposte alla misura fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato (d.l. n. 124 del 1965 convertito in legge con modificazioni 13 maggio 1965, n. 431) poiche' il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde ad un tipo di tassazione diverso da quello tuttora vigente nelle leggi dello Stato le quali non prevedono agevolazioni relativamente ad alcune delle imposte, a cui si riferisce la legge regionale o prevedono semplici riduzioni di aliquote (imposte sui trasferimenti e sui conferimenti in societa').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte