Sentenza 23/1966 (ECLI:IT:COST:1966:23)
Massima numero 2527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
03/03/1966; Decisione del
03/03/1966
Deposito del 10/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/66 B. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - LIMITE DEL RISPETTO, PER OGNI SINGOLO TRIBUTO, DEL TIPO DI TASSAZIONE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO ALL'EPOCA DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE.
SENT. 23/66 B. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA - LIMITE DEL RISPETTO, PER OGNI SINGOLO TRIBUTO, DEL TIPO DI TASSAZIONE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO ALL'EPOCA DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE.
Testo
La competenza legislativa in materia tributaria appartiene alla Regione solo nei limiti del rispetto, per ogni tributo, del tipo di tassazione vigente nell'ordinamento dello Stato, all'epoca dell'applicazione della legge regionale.
La competenza legislativa in materia tributaria appartiene alla Regione solo nei limiti del rispetto, per ogni tributo, del tipo di tassazione vigente nell'ordinamento dello Stato, all'epoca dell'applicazione della legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte