Sentenza 24/1966 (ECLI:IT:COST:1966:24)
Massima numero 2529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2530  2531


Titolo
SENT. 24/66 A. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4143 - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO NON DI PROPRIETA' DELL'ESPROPRIATO DA DATA ANTERIORE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, e' illegittimo in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta dall'espropriando vi ha incluso un fondo che aveva cessato di farne parte fin dal 1944.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte