Sentenza 24/1966 (ECLI:IT:COST:1966:24)
Massima numero 2529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
17/03/1966; Decisione del
17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/66 A. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4143 - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO NON DI PROPRIETA' DELL'ESPROPRIATO DA DATA ANTERIORE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/66 A. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4143 - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO NON DI PROPRIETA' DELL'ESPROPRIATO DA DATA ANTERIORE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, e' illegittimo in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta dall'espropriando vi ha incluso un fondo che aveva cessato di farne parte fin dal 1944.
Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, e' illegittimo in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta dall'espropriando vi ha incluso un fondo che aveva cessato di farne parte fin dal 1944.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte