Sentenza 24/1966 (ECLI:IT:COST:1966:24)
Massima numero 2530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
17/03/1966; Decisione del
17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/66 B. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO - DIVISIONE EREDITARIA EFFETTUATA MEDIANTE COMPROMESSO IN DATA ANTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - PRETESA OPPONIBILITA' DEL FONDO ALL'ENTE DI RIFORMA - ESCLUSIONE - GIUSITIFICAZIONE.
SENT. 24/66 B. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO - DIVISIONE EREDITARIA EFFETTUATA MEDIANTE COMPROMESSO IN DATA ANTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - PRETESA OPPONIBILITA' DEL FONDO ALL'ENTE DI RIFORMA - ESCLUSIONE - GIUSITIFICAZIONE.
Testo
Se non e' dubbio che, in via generale, sia da attribuire al lodo emesso per regolare una divisione lo stesso carattere dichiarativo proprio di ogni atto di divisione, e di conseguenza farne scaturire l'effetto previsto dall'articolo 757 del Codice civile, che e' stato invocato dall'ordinanza, non si puo' tuttavia ammettere l'estensibilita' di tale principio ai rapporti derivanti dalle procedure di esproprio espletate in attuazione delle leggi di riforma fondiaria. La Corte ha gia' rilevato, con la sentenza n. 82 del 1957, che criterio fondamentale cui si ispirano tali leggi e' di impedire che la stabilizzazione alla data del 15 novembre 1949 della proprieta' terriera soggetta a scorporo venga a subire alcuna modificazione per volonta' del privato successivamente alla data predetta, ed ha statuito che il criterio stesso debba valere anche per gli atti di divisione ereditaria, perche' altrimenti potrebbe riuscire compromessa l'attuazione delle leggi in parola. Infatti, in virtu' della divisione, potrebbero venire assegnati al condividente (ed anche all'infuori della sua volonta', come nel caso di divisione giudiziale) terreni non soggetti a trasformazione, oppure beni diversi dalla proprieta' terriera, con l'effetto di incidere sulla quota che sarebbe stata soggetta ad esproprio. La Corte ritiene che i principi cosi' formulati debbano essere confermati e che, pertanto, come l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione non possa ostacolare la procedura espropriativa, cosi' gli atti di scioglimento della comunione stessa successivi al 15 novembre 1949 non possano esplicare effetti sulla procedura gia' effettuata, o su quella effettuabile anche posteriormente agli atti stessi, nei limiti di tempo consentiti per la pubblicazione dei decreti di esproprio.
Se non e' dubbio che, in via generale, sia da attribuire al lodo emesso per regolare una divisione lo stesso carattere dichiarativo proprio di ogni atto di divisione, e di conseguenza farne scaturire l'effetto previsto dall'articolo 757 del Codice civile, che e' stato invocato dall'ordinanza, non si puo' tuttavia ammettere l'estensibilita' di tale principio ai rapporti derivanti dalle procedure di esproprio espletate in attuazione delle leggi di riforma fondiaria. La Corte ha gia' rilevato, con la sentenza n. 82 del 1957, che criterio fondamentale cui si ispirano tali leggi e' di impedire che la stabilizzazione alla data del 15 novembre 1949 della proprieta' terriera soggetta a scorporo venga a subire alcuna modificazione per volonta' del privato successivamente alla data predetta, ed ha statuito che il criterio stesso debba valere anche per gli atti di divisione ereditaria, perche' altrimenti potrebbe riuscire compromessa l'attuazione delle leggi in parola. Infatti, in virtu' della divisione, potrebbero venire assegnati al condividente (ed anche all'infuori della sua volonta', come nel caso di divisione giudiziale) terreni non soggetti a trasformazione, oppure beni diversi dalla proprieta' terriera, con l'effetto di incidere sulla quota che sarebbe stata soggetta ad esproprio. La Corte ritiene che i principi cosi' formulati debbano essere confermati e che, pertanto, come l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione non possa ostacolare la procedura espropriativa, cosi' gli atti di scioglimento della comunione stessa successivi al 15 novembre 1949 non possano esplicare effetti sulla procedura gia' effettuata, o su quella effettuabile anche posteriormente agli atti stessi, nei limiti di tempo consentiti per la pubblicazione dei decreti di esproprio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte