Sentenza 24/1966 (ECLI:IT:COST:1966:24)
Massima numero 2531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2529  2530


Titolo
SENT. 24/66 C. RIFORMA FONDIARIA - COMUNIONI PRO INDIVISO - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA ESPROPRIARE A CARICO DI UN CONDOMINIO - CRITERI.

Testo
L'art. 8 della legge n. 333 del 1951 ha voluto salvaguardare l'interesse dei condomini di proprieta' indivise richiedendo l'imputazione alla quota ereditaria della porzione espropriata al condominio assoggettato alle leggi di riforma, ma non ha escluso che l'esproprio stesso si estenda su un singolo fondo, anche per l'intera sua estensione. Tale interpretazione della norma richiamata e' stata del resto gia' affermata dalla Corte con le sentenze nn. 41 del 1964 e 71 del 1965 che si sono riferite al principio secondo cui nelle comunioni il diritto di ciascun condomino investe tutto intero il bene indiviso, ed hanno fatta valere la considerazione che, adottandosi una diversa soluzione, potrebbe riuscire preclusa l'applicazione integrale dell'art. 4, ove uno solo dei fondi indivisi sia ubicato in zona sottoposta a trasformazione fondiaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte