Sentenza 25/1966 (ECLI:IT:COST:1966:25)
Massima numero 2532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 25/66. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRINCIPI COSTITUZIONALI E EGUAGLIANZA - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - APPLICABILITA' - APPLICABILITA' ALLE PERSONE GIURIDICHE. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORGANI COLLEGIALI - PARTECIPAZIONE DI MEMBRI PROVENIENTI DA GRUPPI SOCIALI INTERESSATI - PLURALITA' DI GRUPPI - MISURE IDONEE A GARANTIRLA - NECESSITA'. LAVORO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MUTILATI E INVALIDI CIVILI - POSIZIONE DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI - LEGGE N. 1539 DEL 1962, ART. 5 COMMI PRIMO E QUINTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 4 COMMA SECONDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
Il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. - in quanto vieta che la legge ponga una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate - si applica anche alle persone giuridiche. Il legislatore puo' disporre che un organo collegiale della pubblica amministrazione composto anche con la partecipazione di membri provenienti dai gruppi sociali operanti nel settore, ma in tal caso - ove nella realta' sociale esista una pluralita' di gruppi, in contrapposizione o in concorrenza fra loro - per evitare che i componenti possano agire nell'interesse del gruppo di provenienza piuttosto che in quello obiettivo dell'amministrazione e' necessario che sia disposto un sistema tale da assicurare la parita' fra i gruppi stessi, pena la violazione dell'art. 97 Cost. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 97 comma primo Cost. - l'art. 5 commi primo e quinto della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili, nella parte in cui dispone che "un medico nominato componente delle commissioni provinciali e della commissione centrale sia della libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi". Non e' invece fondata - in riferimento agli artt. 3, 2, 4, e 18 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma secondo, della legge citata, concernente l'avvio dei mutilati e invalidi civili ai centri di rieducazione professionale della nominata associazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte