Sentenza 26/1966 (ECLI:IT:COST:1966:26)
Massima numero 2534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2533  2535  2536  2537  2538


Titolo
SENT. 26/66 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECRETO DELEGATO EMANATO IN EPOCA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE SULLA FORMAZIONE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la censura di illegittimita' costituzionale di un testo legislativo anteriore alla Costituzione repubblicana, per contrasto con l'art. 70 e con le altre norme della sezione della costituzione intitolata alla formazione delle leggi, poiche' all'epoca dell'emanazione di quel decreto vigeva un diverso regime delle fonti dell'ordinamento. (Nella specie era stata prospettata, in relazione agli artt. 70 e segg. Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani: c.d. legge forestale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte