Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
28/01/2020; Decisione del
28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione plausibile del rimettente sulla propria giurisdizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione plausibile del rimettente sulla propria giurisdizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Il rimettente ha argomentato in modo plausibile sulla propria giurisdizione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione e, dunque, solo una valutazione di non implausibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2019 e n. 52 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
08/07/2016
n. 16
art. 22
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte