Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  43046  43047  43048  43050  43051  43052


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione plausibile del rimettente sulla propria giurisdizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. Il rimettente ha argomentato in modo plausibile sulla propria giurisdizione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione e, dunque, solo una valutazione di non implausibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2019 e n. 52 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  08/07/2016  n. 16  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte