Sentenza 26/1966 (ECLI:IT:COST:1966:26)
Massima numero 2535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2533  2534  2536  2537  2538


Titolo
SENT. 26/66 C. LEGGE - ATTI NOMINATIVI PRIVI DEL VALORE DI LEGGE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Se l'art. 70 configura come organo della funzione legislativa il Parlamento, e se altri articoli della sezione della Costituzione, intitolata alla formazione delle leggi, indicano tassativamente i casi in cui e' consentito ad organi dello Stato diversi dal Parlamento di porre in essere provvedimenti dotati dello stesso valore giuridico delle leggi approvato da quest'ultimo, cio' non esclude la possibilita' che la legge (o atti equiparati) attribuisca il carattere di fonte dell'ordinamento, senza conferire ad essi valore di legge, a provvedimenti diversi da quelli contemplati dalle ricordate disposizioni. Poiche' tale ultima ipotesi si verifica con riguardo agli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, i quali attribuiscono ai comitati forestali provinciali, poi sostituiti dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, la potesta' di emanare norme di polizia forestale e di stabilire pene per la loro trasgressione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale di quegli articoli in relazione agli artt. 70 ed agli altri concernenti la formazione delle leggi, contenuti nella parte seconda, titolo primo della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte