Sentenza 26/1966 (ECLI:IT:COST:1966:26)
Massima numero 2536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/03/1966; Decisione del
17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/66 D. LEGGE FORESTALE - NORME DI POLIZIA FORESTALE E RELATIVE SANZIONI STABILITE DALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/66 D. LEGGE FORESTALE - NORME DI POLIZIA FORESTALE E RELATIVE SANZIONI STABILITE DALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta col principio di eguaglianza il fatto che da localita' a localita' comportamenti di fatto analoghi siano regolati da norme diverse e sottoposte ad una disciplina differenziata. Occorre infatti espressamente ammettere che la diversita' delle situazioni locali e ambientali, e quindi delle esigenze, consapevolmente ed adeguatamente valutato dalle autorita' a cio' preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti analoghi, normative diverse. Alla stregua di tale concetto, sul quale si basano del resto le autonomie locali, che sono anzitutto autonomie normative, riconosciute e promosse dalla Costituzione - artt. 5, 116 e 117 - , appare infondata la censura di violazione dell'articolo 3 Cost., rivolta agli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, che attribuiscono ai comitati forestali provinciali, poi sostituiti dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, la potesta' di emanare, nell'ambito di ciascuna provincia, norme di polizia forestale e di stabilire pene per la loro trasgressione.
Non contrasta col principio di eguaglianza il fatto che da localita' a localita' comportamenti di fatto analoghi siano regolati da norme diverse e sottoposte ad una disciplina differenziata. Occorre infatti espressamente ammettere che la diversita' delle situazioni locali e ambientali, e quindi delle esigenze, consapevolmente ed adeguatamente valutato dalle autorita' a cio' preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti analoghi, normative diverse. Alla stregua di tale concetto, sul quale si basano del resto le autonomie locali, che sono anzitutto autonomie normative, riconosciute e promosse dalla Costituzione - artt. 5, 116 e 117 - , appare infondata la censura di violazione dell'articolo 3 Cost., rivolta agli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, che attribuiscono ai comitati forestali provinciali, poi sostituiti dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, la potesta' di emanare, nell'ambito di ciascuna provincia, norme di polizia forestale e di stabilire pene per la loro trasgressione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte