Sentenza 26/1966 (ECLI:IT:COST:1966:26)
Massima numero 2537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2533  2534  2535  2536  2538


Titolo
SENT. 26/66 E. BOSCHI E TERRENI MONTANI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, ART. 10 - POTESTA' DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI EMANARE "NORME DI POLIZIA FORESTALE" - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - INSUSSISTENZA - AMBITO SUFFICIENTEMENTE DELIMITATO DA FONTE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio di legalita' della pena puo' considerarsi soddisfatto quando sia una legge dello Stato ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti dei provvedimenti dell'Autorita' non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Le norme di polizia forestale, che le Camere di commercio sono tenute ad emanare ai sensi dell'art. 10 della legge forestale, trovano delimitato con precisione il proprio ambito dall'essere ordinate a garantire l'osservanza delle "prescrizioni di massima" di cui agli artt. 8 e 9 della stessa legge forestale. Tenuto conto che i poteri riconosciuti all'Autorita' amministrativa appaiono, innanzitutto, giustificati da esigenze di decentramento, ed in secondo luogo, adeguatamente finalizzati e specificati nel contenuto, non puo' essere ritenuta sussistente, per cio' che attiene al profilo del precetto sanzionato penalmente, la violazione del principio enunciato nell'art. 25 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte