Sentenza 26/1966 (ECLI:IT:COST:1966:26)
Massima numero 2538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/03/1966; Decisione del
17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/66 F. LEGGE FORESTALE - SANZIONI ALLE NORME DI POLIZIA FORESTALE STABILITE DALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/66 F. LEGGE FORESTALE - SANZIONI ALLE NORME DI POLIZIA FORESTALE STABILITE DALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In ordine all'aspetto della determinazione della sanzione penale, il principio costituzionale della legalita' della pena, formulato nell'art. 25, secondo comma, Cost., e' da interpretare piu' rigorosamente che in ordine all'aspetto precettistico delle norme penali, nel senso che esso esige che la normazione sulle pene sia propria ed esclusiva della legislazione statale, la quale non puo' mai abdicarvi, neppure per aspetti marginali. E' pertanto da considerare illegittimo l'art. 11 della legge forestale (R.D. 30 dicembre 1923 n.3267), per il fatto che demanda alle norme locali di polizia forestale, emanate dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, di stabilire a propria scelta (non importa se entro limiti tassativi, indicati con riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile) le sanzioni penali da comminare ai trasgressori.
In ordine all'aspetto della determinazione della sanzione penale, il principio costituzionale della legalita' della pena, formulato nell'art. 25, secondo comma, Cost., e' da interpretare piu' rigorosamente che in ordine all'aspetto precettistico delle norme penali, nel senso che esso esige che la normazione sulle pene sia propria ed esclusiva della legislazione statale, la quale non puo' mai abdicarvi, neppure per aspetti marginali. E' pertanto da considerare illegittimo l'art. 11 della legge forestale (R.D. 30 dicembre 1923 n.3267), per il fatto che demanda alle norme locali di polizia forestale, emanate dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, di stabilire a propria scelta (non importa se entro limiti tassativi, indicati con riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile) le sanzioni penali da comminare ai trasgressori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte