Sentenza 27/1966 (ECLI:IT:COST:1966:27)
Massima numero 2539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  17/03/1966;  Decisione del  17/03/1966
Deposito del 23/03/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 27/66. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - COD. PROC. PEN., ART. 506 - CASI DI GIUDIZIO PER DECRETO E POTERI DEL PRETORE - OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura penale, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ed invero nel detto giudizio tale diritto deve ritenersi realizzato, non solo per quanto gia' rilevato da questa Corte con la sentenza n. 170 del 23 dicembre 1963, ma, attesa l'attuale disciplina sotto un ulteriore duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facolta' di scelta: accettare o meno la condanna; e l'accettazione non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra che l'imputato non ha motivo ne' interesse di chiedere che si proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto spesso in un vantaggio per l'interessato. In secondo luogo, la volonta' di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia giuridica alla condanna ed il decreto stesso assume la funzione di contestazione dell'accusa e, quindi, costituisce la base della discussione dibattimentale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte