Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  43046  43047  43048  43049  43051  43052


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione sufficiente e plausibile in merito alla legittimazione delle associazioni attrici nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, avendo il rimettente motivato in modo sufficiente e plausibile sulla legittimazione delle due associazioni attrici nel giudizio a quo (prevista per i casi di discriminazione collettiva dagli artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n. 215 del 2003), non contestata, peraltro, dalla Regione in detto giudizio. Né si può affermare che le questioni siano ictu oculi irrilevanti, avendo la Cassazione statuito che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel citato d.lgs. n. 215 del 2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  08/07/2016  n. 16  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte