Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
28/01/2020; Decisione del
28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione sufficiente e plausibile in merito alla legittimazione delle associazioni attrici nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione sufficiente e plausibile in merito alla legittimazione delle associazioni attrici nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, avendo il rimettente motivato in modo sufficiente e plausibile sulla legittimazione delle due associazioni attrici nel giudizio a quo (prevista per i casi di discriminazione collettiva dagli artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n. 215 del 2003), non contestata, peraltro, dalla Regione in detto giudizio. Né si può affermare che le questioni siano ictu oculi irrilevanti, avendo la Cassazione statuito che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel citato d.lgs. n. 215 del 2003.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, avendo il rimettente motivato in modo sufficiente e plausibile sulla legittimazione delle due associazioni attrici nel giudizio a quo (prevista per i casi di discriminazione collettiva dagli artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n. 215 del 2003), non contestata, peraltro, dalla Regione in detto giudizio. Né si può affermare che le questioni siano ictu oculi irrilevanti, avendo la Cassazione statuito che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel citato d.lgs. n. 215 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
08/07/2016
n. 16
art. 22
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte