Sentenza 29/1966 (ECLI:IT:COST:1966:29)
Massima numero 2545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/66 C. REGIONI - POTERE DI INCHIESTA - COMMISSIONE DI INCHIESTA ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE - LEGITTIMITA'.
SENT. 29/66 C. REGIONI - POTERE DI INCHIESTA - COMMISSIONE DI INCHIESTA ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE - LEGITTIMITA'.
Testo
Il Consiglio regionale puo' disporre con legge l'istituzione di una Commissione di inchiesta. La legge e' infatti il mezzo naturale ed ordinario di espressione della volonta' di detto organo e, configurandosi l'inchiesta quale modo di estrinsecazione delle funzioni del Consiglio, ben puo' essere consentito al legislatore regionale l'adozione della forma della legge per deliberare una inchiesta riconosciuta di sua spettanza.
Il Consiglio regionale puo' disporre con legge l'istituzione di una Commissione di inchiesta. La legge e' infatti il mezzo naturale ed ordinario di espressione della volonta' di detto organo e, configurandosi l'inchiesta quale modo di estrinsecazione delle funzioni del Consiglio, ben puo' essere consentito al legislatore regionale l'adozione della forma della legge per deliberare una inchiesta riconosciuta di sua spettanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte