Sentenza 30/1966 (ECLI:IT:COST:1966:30)
Massima numero 2547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  20/04/1966;  Decisione del  20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2548  2549  2550  2551  2552  2553


Titolo
SENT. 30/66 A. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327: "NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO" . ARTT. 1 E 2 - INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE AI RAPPORTI DI MIGLIORIA PERPETUE ED ALLE COLONIE PARZIARIE CON CLAUSOLA MIGLIORATARIA - DURATA TRENTENNALE DEL RAPPORTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COLUI CHE HA MIGLIORATO UN TERRENO E COLUI CHE SUBENTRI AD ALTRI MIGLIORATARI NEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DIVIETO PER IL LEGISLATORE DI ASSOGGETTARE AD UNO STESSO TRATTAMENTO SITUAZIONI OBIETTIVE DIVERSE - DISCREZIONALITA' NELL'INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIE E DI SITUAZIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio", in riferimento allo art. 3 della Costituzione. Vero e' che il principio di uguaglianza e' stato costantemente interpretato dalla Corte non soltanto nel senso che il legislatore ordinario non possa introdurre discriminazioni secondo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali o sociali dei cittadini, ma anche nell'altro che esso e' tenuto altresi' a non assoggettare a uno stesso trattamento situazioni obiettivamente diverse; tuttavia l'art. 1 della legge impugnata parla si' di rapporti a miglioria..... comunque denominati o comunque costituiti" ma non si limita a questa generica individuazione dell'oggetto della normativa: la fattispecie legale e', infatti, assai piu' determinata e circostanziata, perche' riguarda non gia' tutti i rapporti a miglioria, ma quelli tra essi "nei quali il contivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni" ed a questo fondo "abbia apportato migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione". Un'ulteriore determinazione e' offerta, poi, dalla definizione del rapporto di miglioria contenuta nel secondo comma dell'art. 1, giusta la quale i rapporti di miglioria sono quelli nei quali la "miglioria" consiste nell'impianto di colture arboree o arbustive con o senza fabbricati rurali o gli altri nei quali il contivatore, al luogo di obbligarsi a introdurre nel fondo le "migliorie", abbia pagato il valore di quelle gia' esistenti al proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale subentri. Ne' importa illegittimita' costituzionale dell'art. 1 la circostanza che la durata del rapporto del miglioratario del fondo si cumuli con quella del rapporto dei miglioratari precedenti, ai fini del raggiungimento del periodo trentennale, in quanto non sembra, nella fattispecie, che il legislatore ordinario - configurando come presupposto dell'applicazione della legge la situazione obiettiva del fondo durata trent'anni immutata, pur nel mutare della situazione soggettiva - abbia oltrepassato i limiti di quella discrezionalita' che gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni o nella configurazione della fattispecie, discrezionalita' che non puo' essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, senza trasformare il giudizio di legittimita' costituzionale in giudizio di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte