Sentenza 30/1966 (ECLI:IT:COST:1966:30)
Massima numero 2548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/66 B. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ART. 3 - DEROGA ALL'ART. 971 DEL CODICE CIVILE - AFFRANCAZIONE DEI FONDI "MIGLIORATI" ESERCITABILE SUBITO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 30/66 B. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ART. 3 - DEROGA ALL'ART. 971 DEL CODICE CIVILE - AFFRANCAZIONE DEI FONDI "MIGLIORATI" ESERCITABILE SUBITO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, secondo il quale, in deroga all'art. 971 del codice civile, l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, nella specie, non e' stato esattamente richiamato. La ratio della norma dell'art. 971, primo comma, del codice civile, invero, si ritrova nella circostanza che l'enfiteuta deve avere messo a coltura il fondo, prima di poterlo affrancare; ora, nel caso dei rapporti di miglioria previsti dalla legge impugnata, la "miglioria" del fondo costituisce il presupposto sostanziale e temporale dell'affrancazione, la quale, in tanto puo' aver luogo immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto i fondi sono stati gia' migliorati", sia il miglioramento opera del coltivatore che abbia detenuto il fondo per oltre trent'anni, sia, viceversa, opera dei coltivatori tutti che si sono succeduti nel fondo e che, ciascuna volta, hanno fatto proprio il "miglioramento".
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, secondo il quale, in deroga all'art. 971 del codice civile, l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, nella specie, non e' stato esattamente richiamato. La ratio della norma dell'art. 971, primo comma, del codice civile, invero, si ritrova nella circostanza che l'enfiteuta deve avere messo a coltura il fondo, prima di poterlo affrancare; ora, nel caso dei rapporti di miglioria previsti dalla legge impugnata, la "miglioria" del fondo costituisce il presupposto sostanziale e temporale dell'affrancazione, la quale, in tanto puo' aver luogo immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto i fondi sono stati gia' migliorati", sia il miglioramento opera del coltivatore che abbia detenuto il fondo per oltre trent'anni, sia, viceversa, opera dei coltivatori tutti che si sono succeduti nel fondo e che, ciascuna volta, hanno fatto proprio il "miglioramento".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte