Sentenza 30/1966 (ECLI:IT:COST:1966:30)
Massima numero 2549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/66 C. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327: "NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO" - ARTT. 1 E 2 - TRASFORMAZIONE IN PERPETUI DI RAPPORTI DI MIGLIORIA CHE NON LO SONO - PRETESO CARATTERE ASSOCIATIVO DEI RAPPORTI CON FUNZIONE DIRETTIVA DEL CONCEDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 30/66 C. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327: "NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO" - ARTT. 1 E 2 - TRASFORMAZIONE IN PERPETUI DI RAPPORTI DI MIGLIORIA CHE NON LO SONO - PRETESO CARATTERE ASSOCIATIVO DEI RAPPORTI CON FUNZIONE DIRETTIVA DEL CONCEDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, non contrastano con l'art. 41 della Costituzione, che proclama la liberta' dell'iniziativa economica privata. I rapporti di miglioria contemplati dalla legge in esame non sono, in realta', rapporti associativi, come lo sono le colonie parziarie; in essi la gestione dell'azienda e' del colono miglioratario e l'apporto del concedente e' limitato alla fornitura di quanto necessario al primo impianto di vigneti e di uliveti, o di concimi o di anticrittogamici; ne' le norme di buona conduzione del fondo, possono essere interpretate come direttive del concedente, ma sono clausole del contratto, l'inosservanza delle quali puo' condurre alla risoluzione del rapporto.
Gli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, non contrastano con l'art. 41 della Costituzione, che proclama la liberta' dell'iniziativa economica privata. I rapporti di miglioria contemplati dalla legge in esame non sono, in realta', rapporti associativi, come lo sono le colonie parziarie; in essi la gestione dell'azienda e' del colono miglioratario e l'apporto del concedente e' limitato alla fornitura di quanto necessario al primo impianto di vigneti e di uliveti, o di concimi o di anticrittogamici; ne' le norme di buona conduzione del fondo, possono essere interpretate come direttive del concedente, ma sono clausole del contratto, l'inosservanza delle quali puo' condurre alla risoluzione del rapporto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte