Sentenza 30/1966 (ECLI:IT:COST:1966:30)
Massima numero 2550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/66 D. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ARTT. 4 E 5 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - DISCORDANZA TRA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI E DISCIPLINA CUI SONO SOTTOPOSTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA VARIE CATEGORIE DI PROPRIETARI E POSSIBILITA' CHE ABBIA LUOGO UNA SOSTANZIALE ESPROPRIAZIONE SENZA ADEGUATO INDENNIZZO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ESTESA ANCHE AGLI ARTT. 7 E 8 - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 13, QUINTO COMA: "NORME IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI" ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 30/66 D. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ARTT. 4 E 5 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - DISCORDANZA TRA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI E DISCIPLINA CUI SONO SOTTOPOSTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA VARIE CATEGORIE DI PROPRIETARI E POSSIBILITA' CHE ABBIA LUOGO UNA SOSTANZIALE ESPROPRIAZIONE SENZA ADEGUATO INDENNIZZO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ESTESA ANCHE AGLI ARTT. 7 E 8 - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 13, QUINTO COMA: "NORME IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI" ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. In effetti le norme contenute negli artt. 4 e 5 introducono con il richiamo alla disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, una disparita' di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata ex art. 1 legge n. 327, all'enfiteusi e proprietari rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a danno di questi ultimi. Ne' la latitudine dei criteri stabiliti dallo art. 3 della legge n. 567 del 1962, per la determinazione dell'equo canone, e' sufficiente per impedire che si verifichi questa diversita' di trattamento, perche' essi per la maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Tale vizio della legge non e' nemmeno sanato dall'obbligo dato alle commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4: criteri che, lungi dal consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla realta' dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al concedente, a danno di costui. La disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge puo' portare, quindi, e in casi non marginali ne' eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo. Per gli stessi motivi che valgono per gli artt. 4 e 5, va dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 327 del 1963, il primo dei quali richiama le norme contenute nella legge 12 giugno 1962 n. 567, il secondo estende il sistema della legge "a fondi rustici" situati in altra parte del territorio nazionale".
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. In effetti le norme contenute negli artt. 4 e 5 introducono con il richiamo alla disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, una disparita' di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata ex art. 1 legge n. 327, all'enfiteusi e proprietari rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a danno di questi ultimi. Ne' la latitudine dei criteri stabiliti dallo art. 3 della legge n. 567 del 1962, per la determinazione dell'equo canone, e' sufficiente per impedire che si verifichi questa diversita' di trattamento, perche' essi per la maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Tale vizio della legge non e' nemmeno sanato dall'obbligo dato alle commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4: criteri che, lungi dal consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla realta' dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al concedente, a danno di costui. La disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge puo' portare, quindi, e in casi non marginali ne' eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo. Per gli stessi motivi che valgono per gli artt. 4 e 5, va dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 327 del 1963, il primo dei quali richiama le norme contenute nella legge 12 giugno 1962 n. 567, il secondo estende il sistema della legge "a fondi rustici" situati in altra parte del territorio nazionale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte