Sentenza 30/1966 (ECLI:IT:COST:1966:30)
Massima numero 2551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/66 E. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ARTT. 4, 5, 7, 8 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 13, QUINTO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 30/66 E. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - NORME SUI CONTRATTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327, ARTT. 4, 5, 7, 8 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 13, QUINTO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio" va dichiarata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari", il quale dispone: "Se nel contratto prevalgono o sono piu' analoghi gli elementi della enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformita' e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta".
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio" va dichiarata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari", il quale dispone: "Se nel contratto prevalgono o sono piu' analoghi gli elementi della enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformita' e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27