Sentenza 30/1966 (ECLI:IT:COST:1966:30)
Massima numero 2552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  20/04/1966;  Decisione del  20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2547  2548  2549  2550  2551  2553


Titolo
SENT. 30/66 F. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE ART. 3 - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE GIURIDICA AD UN RAPPORTO NEL PRESUPPOSTO CHE ESSO CORRISPONDA NELLA SUA SOSTANZA A QUELLA E ASSOGGETTAMENTO DELLO STESSO RAPPORTO A DISCIPLINA AFFATTO DIVERSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Testo
Il legislatore non puo', senza evidente arbitrio, e, percio', senza incorrere nella violazione del principio di uguaglianza, attribuire una qualificazione giuridica a un rapporto nel presupposto che esso corrisponda nella sua sostanza a quella e, nello stesso tempo, assoggettare il rapporto cosi' qualificato a una disciplina del tutto diversa. (Applicazione agli artt. 4 e 5 della legge n. 327 del 25 febbraio 1963, dichiarati costituzionalmente illegittimi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte