Sentenza 31/1966 (ECLI:IT:COST:1966:31)
Massima numero 2554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  20/04/1966;  Decisione del  20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 31/66. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (C.D. LEGGE STRALCIO) - ESPROPRIAZIONE DEI BOSCHI - LIMITI - BOSCHI IN LIEVE PENDIO - NOZIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) e' esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che e' ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreche' siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete e' tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte