Sentenza 31/1966 (ECLI:IT:COST:1966:31)
Massima numero 2554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 31/66. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (C.D. LEGGE STRALCIO) - ESPROPRIAZIONE DEI BOSCHI - LIMITI - BOSCHI IN LIEVE PENDIO - NOZIONE.
SENT. 31/66. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (C.D. LEGGE STRALCIO) - ESPROPRIAZIONE DEI BOSCHI - LIMITI - BOSCHI IN LIEVE PENDIO - NOZIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) e' esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che e' ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreche' siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete e' tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) e' esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che e' ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreche' siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete e' tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte