Sentenza 44/2020 (ECLI:IT:COST:2020:44)
Massima numero 43051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  43046  43047  43048  43049  43050  43052


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Lombardia - Accesso ai servizi abitativi pubblici - Requisiti - Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa sul territorio regionale da almeno cinque anni - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché di uguaglianza sostanziale - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost., limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda», l'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, che stabilisce che i potenziali beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica devono soddisfare il requisito della residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per il predetto periodo. La disposizione censurata non supera la verifica sulla sussistenza e sull'adeguatezza del collegamento tra finalità del servizio sociale da erogare e le caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari, violando i principi di eguaglianza e ragionevolezza e producendo una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non sia in possesso del requisito ultraquinquennale previsto; essa contrasta, inoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale, dal momento che il previsto requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica, risolvendosi in una soglia rigida che porta a negare l'accesso a quest'ultima a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente. Né, infine, il requisito censurato dal Tribunale di Milano è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale e, in ogni caso, quand'anche il "radicamento" territoriale fosse adeguatamente valutato non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. La prospettiva della stabilità può, pertanto, rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio. Né il requisito alternativo di previa occupazione protratta presenta alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'edilizia residenziale pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 107 del 2018 e n. 168 del 2014).

Il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità, cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, e, benché non espressamente previsto dalla Costituzione, deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 106 del 2018, n. 38 del 2016, n. 168 del 2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 209 del 2009, n. 404 del 1988 e n. 217 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010).

Per la giurisprudenza costituzionale, l'edilizia residenziale pubblica, che rientra nell'ambito dei «servizi sociali», è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di un bisogno primario, perché serve a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. (Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2014 e n. 176 del 2000).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio e il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - è operato dalla Corte costituzionale secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2018, n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  08/07/2016  n. 16  art. 22  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte