Sentenza 32/1966 (ECLI:IT:COST:1966:32)
Massima numero 2557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/66 C. PIANI REGOLATORI - APPROVAZIONE CON LEGGE - COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI DISPORRE VARIAZIONI - NON COSTITUISCE ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA - R.D.L. 8 SETTEMBRE 1932, N. 1390, ART. 17 E R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 501 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI GENOVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/66 C. PIANI REGOLATORI - APPROVAZIONE CON LEGGE - COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI DISPORRE VARIAZIONI - NON COSTITUISCE ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA - R.D.L. 8 SETTEMBRE 1932, N. 1390, ART. 17 E R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 501 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI GENOVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Se un piano regolatore di massima e' stato approvato con legge, come avveniva frequentemente prima della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la norma che conferisce ad organi amministrativi la potesta' di disporre variazioni non implica una delega dell'esercizio del potere legislativo, ma conferma la potesta' in materia degli organi di governo e amministrativi. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone di Genova, e del R.D. 27 febbraio 1936, n. 501, che modifica l'art. 14 delle norme di attuazione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Se un piano regolatore di massima e' stato approvato con legge, come avveniva frequentemente prima della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la norma che conferisce ad organi amministrativi la potesta' di disporre variazioni non implica una delega dell'esercizio del potere legislativo, ma conferma la potesta' in materia degli organi di governo e amministrativi. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone di Genova, e del R.D. 27 febbraio 1936, n. 501, che modifica l'art. 14 delle norme di attuazione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte